Cass. civile, sez. II del 1995 numero 2340 (01/03/1995)


Agli effetti della disposizione dettata dall' art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità deve essere fornita dall' interessato ed il giudizio sul punto è riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici.

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