Cass. civile, sez. II del 1994 numero 8899 (28/10/1994)


Tra i requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell' art. 602 cod. civ., dalla sua totale autografia, dall' opposizione della data - per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell' atto - e dalla sottoscrizione in calce - che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore -) non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.

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