Cass. civile, sez. II del 1994 numero 6095 (24/06/1994)


Nel costituto possessorio il mutamento del possesso in detenzione non è una conseguenza automatica del negozio, ma l'effetto di una specifica volontà delle parti, una delle quali, pur conservando il "corpus possessionis", accetta tuttavia di mutare "l'animus", da possessore in semplice detentore.Ne consegue che l'indagine diretta a tale scopo implica l'accertamento, caso per caso, della volontà delle parti, svolto in base alle clausole contrattuali, nonché al comportamento dei soggetti successivo al contratto, e costituisce quindi un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato - (nella specie la C.S. ha confermato la decisione in cui il giudice di merito aveva ritenuto che la statuizione di un impegno a rilasciare il fondo entro una certa data e l'autorizzazione ad immettersi nel possesso a tale data fossero elementi di per sé incompatibili con il trasferimento immediato e automatico del possesso e giustificassero piuttosto l'assunzione di una obbligazione di trasmissione del bene da adempiersi nel termine convenuto.

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