Cass. civile, sez. II del 1994 numero 10102 (26/11/1994)


La clausola risolutiva espressa rende irrilevante l'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti, mentre il giudice deve verificare soltanto se sussista o non la colpa dell'obbligato.Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra verificandosi l'effetto risolutivo nella prima, con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e nella seconda, con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza dei termini senza che essa abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione.

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