Cass. civile, sez. II del 1993 numero 395 (14/01/1993)


Il regolamento convenzionale di condominio - anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell' edificio condominiale - fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed approvato, di modo che le sue clausole rientrano, almeno "per relationem", nel contenuto dei singoli contratti di acquisto. E trattandosi, in questo caso, di "relatio perfecta", in quanto il richiamo è opera di entrambi i contraenti, le singole clausole del regolamento di condominio restano fuori dalla previsione del secondo comma dell' art. 1341 cod. civ., che, nel sancire la necessità della specifica approvazione per iscritto di condizioni vessatorie, ha riguardo alle sole clausole, di contratti per adesione o analoghi, che risultino predisposte da una soltanto delle parti contraenti.

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