Cass. civile, sez. II del 1993 numero 11433 (19/11/1993)


Nel caso di una strada risultante dal conferimento di porzioni di terreno da parte dei proprietari latistanti (ex collatione privatorum agrorum") questi non conservano la proprietà della zona di terreno conferita fino alla linea mediana della strada stessa, ma diventano proprietari di questa in tutta la sua estensione senza distinzione tra la parte che si svolge lungo il lato dal quale è avvenuto il conferimento di un partecipante e quella che si svolge lungo il lato opposto. Pertanto, per stabilire se il parcheggio praticato da uno dei partecipanti sulla strada "de qua" impedisca o meno all'altro di fare parimenti uso della stessa (art. 1102 cod. civ.) non si deve fare necessariamente riferimento ad un uso simmetrico dell'altro partecipante (parcheggio alla stessa altezza e dal lato opposto della strada) e si deve invece avere riguardo ad un uso che consenta all'altro partecipante di trarre dalla cosa comune la stessa utilità, anche se con modalità non perfettamente uguali, sempre che le diverse modalità non comportino per uno dei partecipanti disagi e disguidi apprezzabili.

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