Cass. civile, sez. II del 1991 numero 8918 (20/08/1991)


A differenza dell' art. 701 del cod. civ. abrogato, che esigeva, per la sussistenza del possesso di buona fede, il concorso di tre elementi, e cioè l' "animus rem sibi habendi", un titolo - anche viziato - idoneo, in astratto, a trasferire il dominio, e l' ignoranza del vizio del titolo, l' art. 1147 del cod. civ. vigente, nel presumere la buona fede con disposizione di carattere generale, prescinde dall' esistenza di un titolo e, assegnando rilievo alla cosiddetta "opinio dominii", cioè al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui, imprime al concetto di possesso di buona fede un carattere eminentemente psicologico o soggettivo.

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