Cass. civile, sez. II del 1991 numero 2122 (27/02/1991)


Per affermare l'esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il "dolus malus causam dans" trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato.

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