Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11634 (30/10/1991)


La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto non è di per se sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta.

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