Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6849 (16/12/1988)


In tema di società semplice l' art. 2284 cod. civ. prevede, in caso di morte di un socio (ove non sia diversamente disposto dal contratto sociale) la liquidazione della quota, o lo scioglimento della società, ovvero la continuazione della società da parte dei soci superstiti con gli eredi del socio defunto. In tale ultimo caso è necessario un accordo con questi ultimi e tale accordo - che non richiede forma scritta e può anche risultare da fatti concludenti - comporta che l' erede del socio defunto acquista la qualità di socio non iure successionis ma per effetto dell' atto inter vivos.

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