Cass. civile, sez. II del 1987 numero 790 (28/01/1987)


Il principio, secondo il quale, in presenza di due testamenti olografi redatti in tempi diversi, deve riconoscersi prevalenza a quello successivo, opera sul piano sostanziale, senza introdurre deroghe alle regole processuali sull' efficacia probatoria della scrittura privata. Pertanto, nella controversia sulla spettanza dei beni ereditari, la circostanza che l' erede, nominato con il secondo testamento, non abbia disconosciuto la sottoscrizione del primo, disponente in favore dell' avversario, vale a renderne incontestabile l' autenticità (artt. 214 e 215 cod. proc. civ.), e consente quindi che tale anteriore testamento sia utilizzato, quale scrittura di comparazione, per la verifica dell' autenticità di quello successivo, che sia stata oggetto di rituale contestazione.

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