Cass. civile, sez. II del 1987 numero 780 (28/01/1987)


Il criterio della normale tollerabilità e la relatività del medesimo sono previsti dall' art.. 844 cod. civ. esclusivamente con riguardo alle immissioni e non possono, pertanto, trovare applicazione in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi che sono regolate dall' art. 890 dello stesso codice con norma che si ispira al diverso principio della presunzione di pericolo: assoluta se la distanza da osservare sia stabilita nei regolamenti, relativa negli altri casi: nei quali le distanze da osservare saranno quelle che, nelle specifiche circostanze, si riveleranno necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

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