Cass. civile, sez. II del 1987 numero 6107 (13/07/1987)


La clausola di rinnovazione tacita del contratto è incompatibile con il negozio di vendita a consegne ripartite che, essendo caratterizzato dall'unicità della prestazione, avente ad oggetto la consegna di una quantità predeterminata di cose da effettuarsi a più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della prestazione, si esaurisce con l'adempimento.La rinnovazione tacita del contratto, che si concreta nella conclusione di un nuovo contratto ed è sempre possibile quando si tratti di contratti che prescindono da rigorismi di forma, è fondata sulla volontà presunta delle parti di continuare a mantenere in vita il rapporto, volontà desumibile dal concorso di fatti concludenti ed univoci, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito.

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