Cass. civile, sez. II del 1986 numero 960 (18/02/1986)


Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, in cui il venditore o il promittente venditore assume in proprio la obbligazione del trasferimento del bene, il diritto alla risoluzione del contratto e all'eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore che ignori l'altruità della cosa secondo la previsione dell'art.. 1479 cod. civ., ma anche al compratore che sia consapevole di tale altruità (art.. 1478 cod. civ.), in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223, 1453 cod. civ.; peraltro, mentre in quest'ultima ipotesi l'acquirente o il promissario acquirente deve attendere la scadenza del termine (convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice) per l'adempimento del venditore o del promittente venditore, nell'ipotesi considerata dall'art.. 1479 cod. civ. l'acquirente o promissario acquirente può agire illico et immediate per la risoluzione, salvo che, prima della domanda di risoluzione, la situazione sia stata sanata con l'acquisto del diritto da parte del venditore o del promittente venditore oppure con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore dell'acquirente o del promissario acquirente.Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui, l'obbligo del venditore o del promittente venditore può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte di tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al promissario acquirente (nell'ipotesi di vendita preliminare), sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore o promittente, cioè dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e in conseguenza dell'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente venditore, sia pure con l'intervento in sede di stipulazione del contratto definitivo del terzo proprietario della cosa, che manifesti la propria volontà di alienare il bene di sua proprietà direttamente al compratore, realizzandosi in tale ipotesi, con l'effetto traslativo della cosa, proprio quel risultato che il promissario acquirente intendeva conseguire e che il promittente venditore si era impegnato di fargli ottenere. La buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all' altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.

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