Cass. civile, sez. II del 1986 numero 5062 (14/08/1986)


La norma dell'art.. 1492 cod. civ. prevede l'irrevocabilità della scelta operata con la domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, ma lascia impregiudicato in ogni caso il diritto del compratore a norma dell'art.. 1494 cod. civ. al risarcimento del danno, ove sia dovuta la garanzia per i vizi della cosa a norma dell'art.. 1490 cod. civ.

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