Cass. civile, sez. II del 1986 numero 4317 (28/06/1986)


Il contratto d' appalto che abbia ad oggetto la costruzione di un edificio su suolo inedificabile è nullo per illiceità dello oggetto, con la conseguenza che l' eventuale acconto sul prezzo versato all' appaltatore, essendo privo di causa (indebito oggettivo), deve essere da quest' ultimo restituito al committente.

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