Cass. civile, sez. II del 1986 numero 1220 (26/02/1986)


Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art.. 2901 cod. civ., se non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, si richiede che tale ragione sia stata posta a base della revocatoria, dato che gli effetti di questa non si estendono ai crediti che, pur potendo essere pregiudicati dall'atto impugnato, non siano stati dedotti con l'azione stessa.

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