Cass. civile, sez. II del 1985 numero 1916 (09/03/1985)


Allorquando nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore per esercitare validamente il diritto di riscatto ed evitare la decadenza da esso, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine fissato, il prezzo effettivamente ricevuto e non quello simulato senza che al riguardo derivi al compratore un onere di informare della reale entità del prezzo gli eredi del venditore, non potendo questi ultimi invocare l'ignoranza della simulazione, data la irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione nella quale essi sono subentrati al posto del venditore

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1985 numero 1916 (09/03/1985)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti