Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3397 (05/06/1984)


Il principio inadimplenti non est adimplendum (art.. 1460 cod. civ.) opera anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi solo se le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano dato luogo a distinti rapporti negoziali, contestuali o meno, i quali, pur caratterizzandosi ognuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, siano stati concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia.

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