Cass. civile, sez. II del 1982 numero 6200 (18/11/1982)


La clausola di un contratto preliminare di compravendita che riservi al promissario acquirente la facoltà di nominare successivamente, e senza limitazione di tempo, la persona che deve stipulare il contratto definitivo e così rendersi acquirente, rientra nella previsione di cui agli artt. 1401 e segg. cod. civ., senza che la sua predisposizione da parte del promissario con l' intenzione di frodare il fisco comporti l' illiceità della causa del negozio, non avendo rilevanza i motivi non espressi.

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