Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4009 (18/06/1981)


La ricorrenza di un trasferimento di azienda, e, cioe, di un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, anziche di un trasferimento dei beni medesimi individualmente considerati, non postula il requisito della produttivita di tale insieme, come realta oggettiva in atto al momento della stipulazione, e deve essere ravvisata anche nel caso in cui il complesso aziendale pur al momento inutilizzato per fini imprenditoriali (nella specie, a seguito di distruzioni provocate da eventi bellici), mantenga tuttavia una residua potenzialita produttiva, la quale sia contemplata dalle parti come oggetto del trasferimento stesso, allo scopo di consentire allo acquirente, sia pure con nuove attrezzature o scorte, di riprendere la precedente attivita, utilizzandone l'avviamento ed il nome. La collazione per imputazione, in sede di divisione ereditaria, che abbia ad oggetto la donazione di un'azienda, resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda medesima, (artt 746 e 750 cod civ), e va effettuata alla stregua del valore da essa assunto quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'aperta successione (art 747 cod civ). In tema di collazione nella divisione ereditaria, l'art 748 cod civ, il quale prevede, in favore del donatario, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalita, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4009 (18/06/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti