Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1097 (23/02/1981)


In un contratto di compravendita, della clausola con la quale è stabilita la decadenza dal termine di pagamento per il caso che il compratore rinvii l'esecuzione del contratto, il venditore puo avvalersi soltanto durante il periodo in cui la mancata consegna della cosa sia ricollegabile al colpevole comportamento della controparte e non pure allorché, dopo l'accordata proroga del termine per l'esecuzione del contratto, il compratore è in condizione di accettare la consegna e non la rifiuti, dovendo in tal caso il pagamento avvenire al momento della consegna stessa e nel luogo dove questa si esegue, ai sensi dell'art 1498 cod civ.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1097 (23/02/1981)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti