Cass. civile, sez. II del 1980 numero 4442 (11/07/1980)


Il chiamato all'eredità, ancor prima ed indipendentemente dalla accettazione, ove si immetta nella gestione dei beni ereditari, ne va considerato alla stregua delle disposizioni dell'art. 460 Cod. civ. possessore, sicché quando la chiamata all'eredità sia venuta meno per la successiva pubblicazione di altro testamento resta soggetto - per quanto riguarda la restituzione dei frutti nonché le spese, miglioramenti ed addizioni - alla disciplina del combinato disposto dagli artt 535 e 1148 Cod. civ., senza alcun obbligo legale di rendiconto nei confronti dell'erede.

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