Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3637 (28/06/1979)


Nell' ipotesi di vendita di cosa altrui, la quale ha effetti meramente obbligatori, l' obbligazione del venditore di procurare al compratore l' acquisto della res, nasce come obbligazione primaria fin dal momento della conclusione del contratto, sicché, ove le parti abbiano stabilito che la consegna della cosa altrui debba essere la più sollecita, l' alienante, per liberarsi della sua obbligazione, deve procurarsi l' acquisto della cosa entro un congruo termine e trasferire la proprietà al compratore, in quanto il termine si presume stabilito a carico dell' obbligato. La indagine sulla congruità del termine, con riferimento alla natura della prestazione, agli usi e alle finalita del contratto, è rimessa all' insindacabile valutazione del giudice del merito, che dall' inutile decorso del termine stesso deve desumere l' eventuale inadempimento dell' obbligato.

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