Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2285 (23/04/1979)


La comoda divisibilità di un bene immobile comune va intesa sia sotto l'aspetto strutturale, nel senso che il frazionamento non richieda accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse, ovvero l'imposizione di pesi, limiti e servitù eccessivamente gravosi per il godimento delle singole porzioni ereditarie, sia sotto l'aspetto funzionale, nel senso che la divisione non produca un deprezzamento del bene nel suo valore economico originario ovvero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione e consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio.

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