Cass. civile, sez. II del 1979 numero 1511 (10/03/1979)


Nell'ipotesi di evizione totale il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali; tuttavia, qualora si accerti che abbia agito con dolo o con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato la evizione, il venditore è obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell'inadempimento.

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