Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4626 (14/10/1978)


Nel caso di interruzione delle trattative contrattuali, la violazione del principio di buona fede e la conseguente responsabilità precontrattuale si verificano soltanto se l'interruzione risulti priva di ogni ragionevole giustificazione, così da sacrificare arbitrariamente il logico affidamento che la controparte possa aver fatto sulla conclusione del contratto, tenuto conto del modo, della durata e dello stato delle trattative.

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