Cass. civile, sez. II del 1978 numero 3823 (03/08/1978)


Legittimati attivamente e passivamente all'azione di petizione di eredità sono solo (rispettivamente) colui che promuove l'azione, pretendendo di essere erede, e colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni di cui si chiede la restituzione. La relativa pronuncia, utilmente data e perfettamente eseguibile fra i suddetti legittimi contraddittori, non modifica lo stato rispetto ai terzi rimasti estranei al processo, nei cui confronti essa resta res inter alios acta; e pertanto non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero erede.

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