Cass. civile, sez. II del 1978 numero 1574 (06/04/1978)


Mentre per il caso, in cui la vendita sia stata eseguita, le spese relative - salvo patto contrario - devono gravare sul compratore, per contro nel caso di risoluzione del contratto di vendita per colpa del venditore, a norma dell'art. 1493 cod. civ., il venditore stesso deve rimborsare al compratore l'imposta di registro da quest'ultimo corrisposta sull'atto per poter agire in giudizio trattandosi di pagamento legittimamente fatto per la vendita e ciò anche se l'imposta non fosse, in realtà, dovuta o non lo fosse nella misura in cui è stata pagata, salvo in tal caso il correlativo regolamento delle rispettive posizioni successivamente all'autonomo giudizio con l'amministrazione finanziaria.

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