Cass. civile, sez. II del 1978 numero 1359 (18/03/1978)


Ricorre l'ipotesi di una valida disposizione testamentaria non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, con espressa determinazione delle rispettive quote, ma anche nel caso in cui i beneficiari e la quantificazione delle assegnazioni siano rispettivamente indicati e determinate per relationem, merce semplice richiamo alle norme sulla successione legittima. (Nella specie il testatore, dopo aver disposto dell'usufrutto generale dei suoi beni in favore della moglie, aveva espressamente stabilito, con ovvio riferimento ai diritti dei successibili, che "in nessun caso gli eredi legittimi, o designati con posteriore testamento, avrebbero potuto conseguire alcunche della sua eredità prima della cessazione dell'usufrutto in favore della moglie").

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