Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3306 (25/07/1977)


Come nell'azione di risoluzione della vendita per acquisto di buona fede a non domino (art. 1479 cod. civ.), anche nell'azione di garanzia per evizione totale (art. 1483 cod. civ.), quando derivi da una vendita di cosa altrui e si chieda la restituzione del prezzo, è configurabile una risoluzione del contratto e fondamento è, in entrambi i casi, il mancato trasferimento del diritto esente da vincoli di responsabilità come effetto immediato del consenso. Pertanto, proposta l'azione di restituzione del prezzo della vendita per evizione totale, l'inadempienza del venditore risulta già dedotta e il giudice che vi ravvisi, invece, un'azione di risoluzione ex art. 1479 cod. civ. (in difetto degli estremi dell'evizione) non pone a fondamento della propria decisione un fatto diverso e mai dedotto, ma solo da alla domanda medesima una differente qualificazione giuridica.

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