Cass. civile, sez. II del 1977 numero 329 (22/01/1977)


La limitazione ai soli creditori del defunto ed ai legatari della legittimazione a far valere la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, disposta dall'art. 505, ultimo comma, cod. civ. opera anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 487 cod. civ., di chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che, dopo aver dichiarato di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario, non compia l'inventario stesso nel termine prescritto o prorogato, verificandosi anche in tale ipotesi una decadenza dal beneficio.

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