Cass. civile, sez. II del 1977 numero 1329 (07/04/1977)


Gli interessi, ancorché di misura elevata, possono essere qualificati usurari solo se il debitore dimostri che la sua libertà contrattuale è stata menomata da uno stato di bisogno di cui il creditore abbia approfittato, in quanto l' illiceità del fatto usurario trae fondamento dalla nozione del reato di usura, quale risulta dall' art. 644 cod. pen..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1977 numero 1329 (07/04/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti