Cass. civile, sez. II del 1976 numero 1953 (29/05/1976)


Il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad accettazione di eredità col beneficio dell'inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell'erede accettante col beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale. Nel caso di eredità accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi - per il combinato disposto degli articoli 511 e 754 del codice civile - sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.

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