Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3371 (16/10/1975)


La parte che intenda contestare l' autenticità di una scrittura privata non riconosciuta non deve proporre la querela di falso, ma deve impugnarne, in via di eccezione, la sottoscrizione, mediante il disconoscimento. Il ricorso alla querela di falso si rende, invece, indispensabile solo dopo che la cennata scrittura abbia, comunque, acquistato l' efficacia di piena prova in seguito a riconoscimento implicito o presunto, ovvero, alla conclusione positiva del procedimento di verificazione e, cioè, quando oggetto della contestazione non è più l' originaria autenticità della scrittura, ormai definitivamente accertata, ma la verità intrinseca del suo contenuto. Le stesse regole valgono anche per il testamento olografo, che ha la natura di scrittura privata; il che comporta che il soggetto contro cui tale documento è stato prodotto (erede o avente causa) ha soltanto l' onere del disconoscimento, a norma dell' art. 214, secondo comma, Cod. civ., mentre compete alla controparte di chiederne la verificazione con il conseguente onere di dimostrarne l' autenticità della scheda testamentaria. Cass. civile, sez. II, 28-01-1987, n. 790.

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