Cass. civile, sez. II del 1968 numero 2684 (24/07/1968)
Col prescrivere (art. 715, ultimo comma, cod. civ.) che, nel caso in cui tra i chiamati all'eredità vi siano nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può disporre l'attribuzione totale o parziale dei beni ereditari ai coeredi già esistenti, con la disposizione delle opportune cautele nell'interesse dei nascituri,iI legislatore non ha voluto specificamenteprescrivere il procedimento contenzioso o quello cosidetto volontario. Dovendosi seguire l'uno o l'altro a seconda che sussista o meno tra le parti un conflitto attuale in base al principio consacrato nell'art. 715 cod. proc. civ. per l'attribuzione dei beni in sede di volontaria giurisdizione.