Cass. civile, sez. II del 1960 numero 1029 (05/05/1960)


La domanda relativa ad un limite legale, cioè tendente a far dichiarare l'esistenza di un limite legale a carico della proprietà del vicino, non è trascrivibile.Secondo il nostro ordinamento non esiste una trascrivibilità facoltativa in quanto la trascrizione è ammessa soltanto nei casi in cui essa è richiesta, in ordine a determinate categorie od a determinati tipi di atti; pertanto, deve ritenersi illegittima la trascrizione di una domanda non compresa fra quelle, tassativamente indicate dalla legge, per le quali la trascrizione sia obbligatoriamente richiesta.Le limitazioni legali della proprietà derivanti dalla situazione dei luoghi non hanno la natura giuridica di servitù, essendo informate al criterio della reciproca utilità dei fondi vicini, mentre le servitù presuppongono l'utilità dell'un fondo a danno dell'altro; esse si distinguono, inoltre, dalle servitù per l'assenza di corrispettivo, per la non autonomia rispetto al diritto di proprietà, per l'automatismo della loro nascita e l'impossibilità di perdita per prescrizione.

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