Cass. civile, sez. I del 2020 numero 7397 (17/03/2020)




In materia di fusioni precedenti cronologicamente la legge di riforma del diritto societario del 2003, l'interpretazione consolidata secondo cui il fenomeno realizza un'ipotesi di successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa delle persone fisiche, da cui si ricava, quale conseguenza, l'estinzione della società incorporata ed il contestuale subingresso di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima, comporta che gli atti introduttivi di procedimenti giudiziari notificati alla società estinta per incorporazione, successivamente a tale evento, sono nulli e determinano la nullità dell'intero procedimento, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'incorporazione delle società, ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999, recante il riordino degli enti di promozione dello sviluppo, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore d.lgs. n. 6 del 2003, non ne determina l'automatica estinzione, tenuto conto che l'art. 3 del d.lgs. n. 1 del 1999, nello stabilire la definitiva approvazione delle operazioni di riordino e di accorpamento entro il 30 giugno 2000, ha previsto che debba essere comunque assicurata anche nel periodo transitorio l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività coinvolte, sicché, ove sia incorporata la società mandataria di un'associazione temporanea di imprese, sussiste la legittimazione ad agire dell'incorporante per far valere i relativi crediti in applicazione dell'art. 1722, n. 4, c.c., nella parte in cui esclude l'estinzione del mandato quando l'esercizio dell'impresa è continuato.

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