Cass. civile, sez. I del 2019 numero 17810 (03/07/2019)




A fronte della domanda se la responsabilità del notaio per non aver comunicato l’esistenza di una trascrizione pregiudizievole, dia luogo o meno a responsabilità risarcitoria verso l’acquirente per la patita evizione anche se il prezzo di acquisto non sia stato da questi corrisposto al venditore, si osserva che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui il danno si sia effettivamente verificato. In riferimento al danno per mancato guadagno, è necessario valutare se il cliente avesse, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione
La prospettiva del mancato esborso del prezzo da parte del compratore ha una chiara e potenziale incidenza compensativa: postula che il patrimonio dell’acquirente non si sia parimenti depauperato della somma corrispondente al prezzo. Siffatto elemento non può non esser valutato, poiché la determinazione del danno da evizione totale è rapportabile al cosiddetto interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre agli accessori e le spese giudiziali; salvo che non rilevi anche il lucro cessante ove si accerti che il danneggiante abbia agito con dolo o con colpa in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione.

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