Cass. civile, sez. I del 2016 numero 12120 (13/06/2016)




E' fallibile la società a responsabilità limitata che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, anche allorquando la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa del bilancio, richieste dall'art. 2361, comma II, c.c. La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige, invero, il necessario rispetto della richiamata norma, dettata per le società per azioni, e costituisce atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede la previa decisione autorizzativa dei soci, almeno quando l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale. (Nella specie, ove i giudici di merito si sono arrestati alla preliminare questione della fallibilità, nonché all'indirizzo censurato che afferma l'impossibile ricorso alla figura della società di fatto tra la società a responsabilità limitata e la persona fisica ad essa socia, occorre accertare che la società di capitali presentava un'affectio societatis con la persona fisica del socio e che la società di fatto esprimeva una sua autonoma e propria insolvenza.)

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