Cass. civile, sez. I del 2015 numero 22008 (28/10/2015)



Deve ritenersi che la norma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, contempli l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa o aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c.: ne consegue che la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale e che la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

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