Cass. civile, sez. I del 2015 numero 14584 (13/07/2015)




Nell’ipotesi di cui al comma II dell’art. 67 della legge fallimentare l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e non sussiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, comma I, c.p.c.).

Deve quindi ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che ha ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore (riduzione del capitale sociale per perdite, conseguente messa in liquidazione della società e omesso deposito dei bilanci per due annualità) non consentissero di concludere che la società acquirente era informata della situazione economica della società venditrice.

Per quanto il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non è esigibile dal normale acquirente di un immobile, «la cui diligenza non può spingersi fino ad assumere informazioni sullo stato di salute del venditore».

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