Cass. civile, sez. I del 2014 numero 17270 (30/07/2014)




Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ex articolo 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la decisione di merito che, disponendo sul piano di riparto parziale delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati del fallito, accorda soddisfacimento in via prioritaria ai crediti restitutori dei promissari acquirenti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2755 bis c.c., in quanto vantati in virtù di contratto preliminare trascritto, dal quale si è poi sciolto il curatore, ancorché in data successiva a quella dell’iscrizione dell’ipoteca.

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