Cass. civile, sez. I del 2013 numero 9334 (17/04/2013)




Il contratto di trasferimento della quota di partecipazione in una società di fatto, non avendo per oggetto l'azienda sociale, non è soggetto a limiti di forma, pertanto non richiede la forma scritta ad probationem secondo quanto statuito dall’art. 2556 cc.

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