Cass. civile, sez. I del 2013 numero 6207 (13/03/2013)



Il diritto di rimborso delle azioni spettante al socio che recede da società con azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato, in base all’art. 2437 c.c., nel testo ante riforma del 2003, alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare che legittima il recesso e il prezzo di riferimento deve essere individuato nella media delle quotazioni di mercato del semestre precedente alla delibera societaria che approva il recesso.

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