Cass. civile, sez. I del 2010 numero 6898 (22/03/2010)




In tema di contratti cosiddetti "parasociali", è valido il patto parasociale avente ad oggetto l'espressione del voto nell'assemblea di una società per azioni, chiamata a nominare gli amministratori, ancorché non sia stata prefissata la durata del vincolo assunto dalle parti ed operi perciò il principio generale in forza del quale ad ogni partecipante spetta il diritto di recedere unilateralmente dal patto per giusta causa o con congruo preavviso; con la conseguenza che il partecipante il quale presenti all'assemblea una lista di candidati alla carica amministrativa di contenuto incompatibile con il rispetto del patto e poi esprima il proprio voto in contrasto con gli obblighi derivanti dall'adesione al patto medesimo può essere chiamato dalle altre parti a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento
Il patto parasociale con durata indeterminata resta valido, ma, in coerenza con il principio generale di buona fede stabilito dall'art. 1375 c.c., deve essere integrato dall'implicita quanto ineludibile previsione del diritto di recesso unilaterale di ciascun partecipante, con obbligo di preavviso o per giusta causa, il quale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il già richiamato principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Far coincidere la tacita manifestazione di volontà di recesso da un patto parasociale con qualsiasi comportamento incompatibile con i vincoli derivanti dalla precedente adesione al patto medesimo, si pone in antitesi con l'esigenza di rispettare il fondamentale principio di esecuzione secondo buona fede.
Nel caso di un sindacato azionario di voto, il preannuncio della volontà di una delle parti di recedere dal patto non può consistere, né nel fatto stesso di votare in modo difforme dagli obblighi pattiziamente assunti, se non si vuol confondere il recesso con il puro e semplice inadempimento, ne´ nel fatto di presentare una lista di candidati non coerente con il rispetto di tali obblighi.
Presentare una lista di candidati non coerente con il rispetto di obblighi parasociali costituisce un comportamento che non si pone come un preavviso di recesso, idoneo a contemperare equamente l'interesse delle altre parti, ma già s'inserisce nella procedura di voto in atto ed assume, quindi, un connotato incompatibile con l'esecuzione di buona fede del patto di sindacato. Il quale patto cesserebbe di avere qualsiasi carattere di serietà e sarebbe immeritevole di tutela se concepito in modo che gli aderenti possano in qualsiasi momento liberarsi a propria discrezione, con effetto immediato, dalle obbligazioni assunte.

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