Cass. civile, sez. I del 2007 numero 26012 (12/12/2007)


La fideiussione rilasciata da un socio illimitatamente responsabile di una società di persone in favore dei creditori della società è valida. Preliminarmente, risulta soddisfatto il requisito richiesto dall'art.1936 c.c. secondo il quale la garanzia deve riguardare l'adempimento di un'obbligazione altrui. Infatti, benché le società di persone non siano dotate di personalità giuridica, tuttavia, a esse deve riconoscersi una forma, sia pure attenuata, di soggettività giuridica, distinta da quella dei singoli soci, per effetto dalla loro, anche se imperfetta, autonomia patrimoniale che consente la configurazione di un'alterità tra società, da una parte, e soci, dall'altra. Né può sostenersi che l'obbligazione fideiussoria assunta dal socio illimitatamente responsabile sia nulla per mancanza di causa. Al contrario, vi è un concreto interesse dei terzi creditori alla sua stipulazione, poiché si tratta di uno strumento di garanzia operativo anche oltre la durata del vincolo societario e non condizionato dal beneficium excussionis, invece opponibile dai soci ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2304 c.c..

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