Cass. civile, sez. I del 2007 numero 25016 (30/11/2007)


La disciplina relativa ai tassi di interesse sui mutui introdotta dalla l. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura - e dunque anche quella dettata dall'art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito dalla l. n.24/2001, di interpretazione autentica della precedente - non può essere applicata a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o a una di esse, delle ragioni di credito. L'art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito dalla legge n. 24/2001, infatti, ha chiarito con norma avente carattere di interpretazione autentica che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.e dell'art.1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

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