Cass. civile, sez. I del 2004 numero 18065 (08/09/2004)


La costituzione del fondo patrimoniale(nella specie mediante conferimento di beni di proprietà comuni di entrambi i coniugi) integra un atto a titolo gratuito e non di adempimento dell'obbligo giuridico di mantenere la famiglia e lo stesso, pertanto, in caso di fallimento dei conferenti, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 64 della legge fallimentare.La costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni confluiti sul fondo stesso, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità. Diverse conclusioni non possono trarsi neppure nel caso vi siano figli minori e quindi il fondo patrimoniale prosegua sino alla loro maggiore età. Deriva, da quanto precede, pertanto, che deve escludersi che detti figli siano litisconsorti necessari nel giudizio in cui si controverta della validità dell'atto di costituzione (o comunque si discuta se si è verificata una causa di cessazione del fondo stesso, ancorché in quest'ultima ipotesi sia possibile l'attribuzione diretta in proprietà o in godimento di una quota dei beni stessi ai figli, atteso che si tratta di un provvedimento espropriativi a carico dei genitori a carattere discrezionale e giustificato solo dal concreto pericolo che i beni vengano dissipati o dissolti dalla loro destinazione, senza che sia possibile configurare prima della sua emissione una posizione di diritto in capo ai figli minori).

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