Cass. civile, sez. I del 2001 numero 6928 (22/05/2001)


L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, comma 4, c.c.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

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